Nel pronunciarsi, il tribunale non ha valutato la legittimità tecnica del cosiddetto sistema di regolazione della temperatura preimpostata del liquido di raffreddamento, preferendo concentrarsi sulle formalità. Ha ritenuto l’ordinanza invalida per un unico motivo: la base giuridica era superata, perché la precedente direttiva di omologazione era stata sostituita da regolamenti europei. In pratica, è un promemoria di quanto la procedura possa pesare sull’esito anche quando i quesiti tecnici restano fuori dal banco di prova.

Di conseguenza, le ordinanze hanno perso efficacia legale. Resta da capire se l’agenzia presenterà ricorso.

Per i proprietari dei diesel coinvolti, la pronuncia allenta temporaneamente gli obblighi: il richiamo obbligatorio è sospeso finché la KBA non emetterà un nuovo provvedimento conforme alle norme vigenti o non contesterà la decisione. Per chi è al volante è una boccata d’aria, ma prolunga l’incertezza—una pausa che fa tirare il fiato senza chiudere il capitolo.